La nuova imposta introdotta nella Legge di Stabilità 2014 è composta da più parti: l'imposta IMU sul possesso di immobili (escluse le prime abitazioni), la tariffa TARI sulla produzione di rifiuti e quella TASI, che copre i servizi comunali indivisibili (illuminazione..) con una quota anche a carico dei locatari. La IUC è dunque una Service Tax composita, che si paga sia rispetto al possesso di un immobile sia alla sua locazione, applicabile tanto ai proprietari quanto agli inquilini.
-IMU-
L’IMU, “Imposta MUnicipale propria”, è una nuova imposta comunale introdotta dapprima con gli artt.8, 9 e 14 del D.Lgs.n°23 del 2011, che contiene la disciplina che ha dato origine all’imposta, la cui applicazione è stata successivamente anticipata al 1 gennaio 2012 con l’art.13 del D.L.n°201 6 dicembre 2011, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n°214. La nuova imposta sostituisce la vecchia ICI e la componente immobiliare dell’IRPEF e delle relative addizionali dovute per gli immobili non locati. La principale novità introdotta con il D.L.n°201 è che la nuova imposta è applicata a tutti gli immobili, comprese le abitazioni principali e le loro pertinenze. I soggetti passivi tenuti al pagamento dell’IMU sono il proprietario di immobili o i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.
La base imponibile su cui viene calcolata l’IMU è la stessa utilizzata per la vecchia ICI, e corrisponde al valore dell’immobile calcolato ai sensi dell’art.5 del D.Lgs.n°504 del 30 dicembre 1992, vengono però modificati i moltiplicatori assegnati a ciascuna categoria catastale utilizzabili ai fini del calcolo.
L’aliquota principale da utilizzare per il calcolo è pari allo 0,76%, modificabile dai comuni in aumento o diminuzione sino 0,3 punti percentuali, o fino allo 0,4% per immobili non produttivi di reddito fondiario, posseduti da soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società o per gli immobili locati.
Alle abitazioni principali e alle loro pertinenze si applica l’aliquota ridotta pari allo 0,4%, modificabile dai comuni in aumento o diminuzione sino 0,2 punti percentuali.
L’aliquota applicata ai fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,2%, modificabile dai comuni in diminuzione fino allo 0,1%.
-TASI-
La Tasi è la tassa sui servizi indivisibili dei comuni come ad esempio la manutenzione delle strade e del verde cittadino, l'illuminazione pubblica e quant'altro. Come i contribuenti hanno già capito, si tratta di un calcolo abbastanza complicato.
Per il Calcolo bisogna partire dalla rendita catastale di un determinato bene aggiungendo il 5% di rivalutazione. Il risultato va moltiplicato per un coefficiente differente a seconda dell'immobile, al quale va poi applicata la famosa aliquota ed eventuali detrazioni. L'aliquota fissata non può superare il 2,5 per mille per le prime case anche se il Governo ha concesso un ulteriore maggiorazione non superiore allo 0,8 per mille. Per le seconde case arriva una vera stangata con il 10,6 per mille (comprensivo anche di Imu) che può sforare arrivando all' 11,4 per mille. Il comune può inoltre decidere di applicare delle detrazioni solo per le prime case.
-TARI-
Tari è la nuova tassa sui rifiuti che sostituisce dal 2014 la Tares.
La Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga, indipendentemente se proprietario o affittuario, locali o aree scoperte, che producano rifiuti urbani. L’aliquota, per il momento, è stabilita tra il 2,5 e il 3,3 per mille, ma varierà in base alle caratteristiche dell’immobile e del nucleo familiare. L’obiettivo è quello della copertura delle spese del servizio di nettezza urbana (compreso lo smaltimento dei rifiuti), perciò la Tari sarà calibrata da coefficienti relativi sia alla produzione (quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti) che al costo della raccolta dei rifiuti. Si pagherà sulla base degli immobili, dei metri quadri e degli occupanti (come per la vecchia Tia). Per le utenze domestiche, si dovrà prendere in considerazione il parametro della composizione numerica del nucleo familiare e moltiplicarlo per i metri quadri dell’immobile. Si otterrà in questo modo la cosiddetta parte variabile, da sommare a una parte fissa della tariffa. Il tutto andrà addizionato del 5% relativo all’imposta provinciale sull’ambiente.