La nuova imposta introdotta nella Legge di Stabilità 2014 è composta da più parti: l'imposta IMU sul possesso di immobili (escluse le prime abitazioni), la tariffa TARI sulla produzione di rifiuti e quella TASI, che copre i servizi comunali indivisibili (illuminazione..) con una quota anche a carico dei locatari. La IUC è dunque una Service Tax composita, che si paga sia rispetto al possesso di un immobile sia alla sua locazione, applicabile tanto ai proprietari quanto agli inquilini.
-IMU-
L’IMU, “Imposta MUnicipale propria”, è una nuova imposta comunale introdotta dapprima con gli artt.8, 9 e 14 del D.Lgs.n°23 del 2011, che contiene la disciplina che ha dato origine all’imposta, la cui applicazione è stata successivamente anticipata al 1 gennaio 2012 con l’art.13 del D.L.n°201 6 dicembre 2011, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n°214. La nuova imposta sostituisce la vecchia ICI e la componente immobiliare dell’IRPEF e delle relative addizionali dovute per gli immobili non locati. La principale novità introdotta con il D.L.n°201 è che la nuova imposta è applicata a tutti gli immobili, comprese le abitazioni principali e le loro pertinenze. I soggetti passivi tenuti al pagamento dell’IMU sono il proprietario di immobili o i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.
La base imponibile su cui viene calcolata l’IMU è la stessa utilizzata per la vecchia ICI, e corrisponde al valore dell’immobile calcolato ai sensi dell’art.5 del D.Lgs.n°504 del 30 dicembre 1992, vengono però modificati i moltiplicatori assegnati a ciascuna categoria catastale utilizzabili ai fini del calcolo.
L’aliquota principale da utilizzare per il calcolo è pari allo 0,76%, modificabile dai comuni in aumento o diminuzione sino 0,3 punti percentuali, o fino allo 0,4% per immobili non produttivi di reddito fondiario, posseduti da soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società o per gli immobili locati.
Alle abitazioni principali e alle loro pertinenze si applica l’aliquota ridotta pari allo 0,4%, modificabile dai comuni in aumento o diminuzione sino 0,2 punti percentuali.
L’aliquota applicata ai fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,2%, modificabile dai comuni in diminuzione fino allo 0,1%.
-TARI-
Tari è la nuova tassa sui rifiuti che sostituisce dal 2014 la Tares.
La Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga, indipendentemente se proprietario o affittuario, locali o aree scoperte, che producano rifiuti urbani. L’aliquota, per il momento, è stabilita tra il 2,5 e il 3,3 per mille, ma varierà in base alle caratteristiche dell’immobile e del nucleo familiare. L’obiettivo è quello della copertura delle spese del servizio di nettezza urbana (compreso lo smaltimento dei rifiuti), perciò la Tari sarà calibrata da coefficienti relativi sia alla produzione (quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti) che al costo della raccolta dei rifiuti. Si pagherà sulla base degli immobili, dei metri quadri e degli occupanti (come per la vecchia Tia). Per le utenze domestiche, si dovrà prendere in considerazione il parametro della composizione numerica del nucleo familiare e moltiplicarlo per i metri quadri dell’immobile. Si otterrà in questo modo la cosiddetta parte variabile, da sommare a una parte fissa della tariffa. Il tutto andrà addizionato del 5% relativo all’imposta provinciale sull’ambiente.